PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. Al secondo comma dell'articolo 114 della Costituzione, dopo le parole: «i princìpi» sono inserite le seguenti: «e i limiti».

Art. 2.

      1. Al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «s-bis) controllo di legittimità degli atti amministrativi degli enti locali nel rispetto del disposto dell'articolo 130-bis».

Art. 3.

      1. Dopo l'articolo 130 della Costituzione è inserito il seguente:

      «Art. 130-bis. - Un organo dello Stato, costituito nei modi stabiliti con legge della Repubblica presso ciascuna prefettura-ufficio territoriale del Governo, esercita il controllo di legittimità sugli atti della Provincia, dei Comuni e degli altri enti locali presenti nel territorio provinciale di competenza.
      Nei casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione».